REGISTRO STORICO ITALIANO R5 TURBO 

STATUTO UFFICIALE

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ART. 1- L’associazione “REGISTRO STORICO ITALIANO R5 TURBO” (C.F.  97523420152) è una libera associazione morale senza fini di lucro che si costituisce per riunire i collezionisti e gli appassionati della vettura in oggetto. 

ART.  2 –       L’ associazione ha sede in Gaggiolo di Cantello (Varese), Z.I. Gaggiolo,via San Bernardino 6,     tel.   339/7308779     329/7293627. E-mail: segreteria_registror5turbo@yahoo.it   Spazio web: www.registrostoricoitalianor5turbo.it  Il consiglio direttivo , a maggioranza semplice, può stabilire un’ altra sede operativa e/o segreteria,ferma però restando la sede di Cantello,Varese.  

ART. 3 -  L’ associazione aderisce all’ AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (A.S.I.), si ispira ai suoi principi e ne adotta la regolamentazione ed il calendario impegnandosi a rispettarli. 

ART. 4 – L’ associazione ha finalità esclusivamente culturali e di ricerca e si propone, attraverso tutte le attività utili, di suscitare interesse verso le automobili storiche. L’ associazione ha inoltre come fine la valorizzazione dei suddetti veicoli mediante raduni, mostre statiche, manifestazioni turistiche con prove di abilità, manifestazioni rievocative,gite sociali, concorsi di eleganza, convegni, pubblicazioni. 

ART. 5 – La durata massima dell’ associazione è a tempo indeterminato. 

ART. 6 -  Il patrimonio dell’ associazione è costituito: 

a)    dalle quote associative 

b)    da eventuali contributi sia pubblici che privati 

c)    da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’ attività sociale. 

d)    da eventuali lasciti o donazioni.

Le entrate descritte nei punti  b) – c) – d) saranno sempre accolte con riserva di accettazione. 

ART.7 -  il numero dei soci è illimitato e comprende: 

SOCI EFFETTIVI:  si distinguono in ordinari e sostenitori, a seconda della quota che versano,conformemente a quanto stabilito dal consiglio direttivo; l’ importo comprende anche la quota A.S.I. 

SOCI ONORARI: sono soci designati dal consiglio direttivo fra quanti abbiano acquisito particolari benemerenze verso l’ associazione stessa. 

SOCI SIMPATIZZANTI: sono quelle persone che, accolte con le stesse modalità dei soci effettivi, si distinguono da questi perché non corrispondono la quota A.S.I., essendo già soci effettivi presso altri club federati. 

Le quote sociali, fissate di anno in anno dal consiglio direttivo, vanno pagate entro il 20 gennaio di ogni anno. 

Tutti i nuovi soci sono ammessi se presentati da un altro socio e approvati dal consiglio Direttivo, solo dopo il provvedimento di ammissione. I nuovi soci avranno diritto di voto e possibilità di ricoprire cariche sociali. 

Il consiglio si riunirà ogni 60 giorni per ratificare i nuovi soci e procedere a tutte le operazioni di registrazione del registro ufficiale.                                                                                                  

ART. 8 – Decadono dalla qualità di associati, su delibera del consiglio direttivo, i soci che non abbiano versato la quota annuale di associazione entro il 10 gennaio di ogni anno. 

Nei casi di gravi atti contro l’ associazione, il socio o i soci responsabili, potranno con delibera unanime e motivata del consiglio direttivo, essere esclusi dall’ associazione. 

Ove il socio da escludere faccia parte dello stesso consiglio direttivo, non sarà ammesso alla votazione ed il suo voto escluso dal computo.

Contro la delibera di esclusione è ammesso, entro 30 gg. dalla comunicazione scritta del provvedimento, a pena di decadenza, ricorso al collegio dei probiviri i quali provvederanno entro i 60 gg. successivi al ricevimento del ricorso. 

La richiesta di far parte dell’ associazione da parte di nuovi soci può essere rifiutata dal consiglio con votazione unanime senza che ne debba essere motivata la ragione all’ interessato.

 

All’ atto dell’ esclusione dall’ associazione, l’ interessato è OBBLIGATO a restituire le targhette identificative recanti numero seriale del registro fornite per ciascuna vettura, perché di proprietà dell’ associazione. 

ART. 9 – Gli organi dell’ associazione sono i seguenti: 

a)      L’ assemblea dei soci. 

b)     Il Presidente e il vice-presidente. 

c)      Il Consiglio Direttivo. 

d)     I commissari tecnici.  

e)       I revisori dei conti. 

f)       Il collegio dei Provibiri. 

      ART. 10 – L’ assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’ anno ed alla stessa hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con la quota sociale al momento dell’ assemblea. Detta assemblea deve tenersi entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Ogni quota di socio effettivo regolarmente versata da diritto ad un voto. 

La convocazione dell’ assemblea  verrà fatta a mezzo stampa, posta con lettera inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per l’ assemblea, pubblicazione sul sito internet dell’ associazione , affisso all’ albo; la convocazione dovrà riportare anche l’ ordine del giorno. 

Oltre a quella d’ obbligo,l ‘ assemblea può essere convocata tutte le volte che il consiglio lo riterrà opportuno o su richiesta scritta di almeno due terzi dei soci con la quota sociale. 

L’ assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 

I soci aventi diritto di partecipare all’ assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta, da un’ altro socio. 

Le delibere sono prese a maggioranza semplice. 

Le modifiche dello statuto devono essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto della metà più uno dei soci presenti ed aventi diritto di voto. 

Anche in questo caso saranno valide le deleghe scritte. 

In nessun caso saranno invece validi i voti fatti pervenire a mezzo posta. 

ART. 11 –L’ assemblea è presieduta normalmente dal presidente dell’ associazione o, in caso di impossibilità o rinuncia, dal vice- presidente oppure da un socio nominato dall’ assemblea a maggioranza semplice. 

Di tutte le sedute dovrà essere compilato un verbale sottoscritto dal presidente dell’ assemblea e dal segretario/a. 

ART. 12 -  Il consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri, dura circa 3 anni, e i suoi componenti sono rieleggibili. 

Il consiglio direttivo nomina nel suo seno il Vice Presidente. 

La legale rappresentanza spetta al Presidente ed al vice-Presidente dell’ associazione: al primo via normale, al secondo in via straordinaria in caso di inadempimento del presidente. 

Il consiglio procede inoltre alla nomina di un segretario/a e di un tesoriere, scelti fra i soci in regola anche non eletti nel consiglio direttivo. 

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di inadempimento, dal Vice presidente e si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. 

Per la validità delle delibere del consiglio direttivo occorre almeno la presenza di almeno la metà dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

In caso di parità prevale il voto del presidente; in ogni caso non son ammesse deleghe. 

In caso di dimissioni del presidente, del vice presidente o dei consiglieri, esse dovranno essere indirizzate a mezzo lettera raccomandata al consiglio, che dovrà accettarle a maggioranza come per ogni altra delibera. 

Non vì è obbligo di tenuta dei verbali; tuttavia se richiesto dai soci, il consiglio dovrà dare relazione del suo operato all’ assemblea dei soci. 

Spetta al consiglio direttivo: 

a)      esaminare gli argomenti di carattere generale e deliberare in merito; 

b)     fissare le direttive generali dell’ associazione, nell’ ambito degli scopi sociali; 

c)      provvedere con pieni poteri alla gestione sia ordinaria che straordinaria dell’ associazione, 

d)     deliberare sull’ ammissione di nuovi soci, secondo quanto previsto  dall’ ultimo comma dell’ art 7. 

e)      Determinare le quote annuali e le modalità della loro riscossione 

ART. 13 – Spetta al presidente: 

a)    provvedere all’ esecuzione dei deliberati dell’ assemblea del consiglio direttivo; 

b)    provvedere alla convocazione dell’ assemblea dei soci ;   

c)    provvedere alla convocazione del Consiglio direttivo; 

d)    amministrare,con l’ assistenza del consiglio direttivo, il patrimonio dell’ associazione; 

e)    esercitare in caso di urgenza i poteri sia dell’assemblea che del   Consiglio, salvo ratifica da ottenere entro due mesi; 

f)     rappresentare l’ associazione in giudizio o nei confronti di terzi ; 

Il presidente può delegare ad altro consigliere parte dei suoi poteri. 

ART. 14 – i commissari tecnici sono scelti tra persone particolarmente competenti in campo automobilistico e motociclistico: essi dovranno consigliare i soci relativamente ai restauri in vista dell’omologazione da parte della Commissione Tecnica dell’ A.S.I. 

Può essere costituita, da parte del Consiglio Direttivo, una commissione tecnica dell’ associazione che potrà essere curata da più persone. 

ART.15 – i commissari tecnici ed i membri della commissione Tecnica possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e nominati e revocati da quest’ ultimo. 

ART.16 – I revisori dei conti ed i provibiri durano in carica circa un triennio e sono rieleggibili. Il collegio dei provibiri è composto da tre membri eletti dall’ assemblea anche tra non soci. Il collegio nomina al suo interno, il proprio presidente; il Collegio dei provibiri interviene come amichevole compositore e senza formalità in caso di dissidio tra soci. Le decisioni del collegio sono inappellabili. 

ART.17 – Il segretario esegue i mandati del presidente e del Consiglio direttivo; svolge l’ attività di segreteria, mantiene i contatti con i soci e con i simpatizzanti. 

ART. 18 – Il consiglio direttivo potrà nominare un addetto stampa dell’ associazione che dovrà tenere i contatti con i giornalisti e fare un’ attività di pubbliche relazioni atta a far conoscere l’ associazione nel mondo delle auto storiche, e potrà essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio direttivo.   

ART. 19 – Le cariche sociali non sono retribuite, ma può essere istituito un rimborso spese per incarichi particolari. 

ART. 20 – L’ esercizio sociale segue il calendario solare: entro il trentun dicembre di ogni anno il Consiglio direttivo renderà conto della gestione dell’ assemblea ordinaria dei soci. 

ART. 21 – L’ eventuale scioglimento dell’ associazione, la sua conseguente liquidazione e la destinazione dell’ eventuale patrimonio residuo, saranno deliberati dall’ assemblea con le modalità richieste  dalle modifiche dello statuto. 

ART. 22 – Particolari regolamenti appositamente studiati verranno redatti per i raduni e le altre attività sociali, con riguardo ai problemi organizzativi, tecnici, di sicurezza, assicurativi e disciplinari. Detti regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo, che provvederà a nominare un comitato organizzatore, secondo le disposizioni impartite dall’ A.S.I. 

ART. 23 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile italiano in materia di associazioni. 

ART. 24 – Tutto il materiale fornito ai soci (targhette recanti numero seriale,fascioni,adesivi,ecc.) si intende di proprietà del registro storico. Qualora, uno o più soci, venissero allontanati/esclusi per fatti gravi, tutto il materiale in loro possesso dovrà essere restituito al registro stesso.                                                                                  

 

 

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